Legge di Stabilità 2014. Novità fiscali in materia di ... tassazione leasing

Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.
Nel dettaglio è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari:
- alla metà per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili.
Per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).
Per l’impresa utilizzatrice (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.
Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014.

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