Dichiarazione dei redditi 2018. Come usufruire del credito d'imposta

Anche nelle dichiarazioni reddituali 2018 (relative all’anno di imposta 2017) è possibile usufruire del credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato. Il credito è previsto per i compensi corrisposti dalle parti:

 

- agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo;

- agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

In particolare, il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro.

In generale, beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l’importo del credito  effettivamente spettante.

Il credito di imposta pertanto:

è utilizzabile in compensazione dalla data di ricevimento della comunicazione del ministero,

va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.

non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile in un’area dedicata, denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014” del sito internet del Ministero della giustizia (“www.giustizia.it”).

Alla richiesta doveva essere allegata:

- copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;

- copia della fattura inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;

- copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso;

- copia del documento di identità del richiedente.

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