Presentazione delle domande per il nuovo congedo parentale

L’Inps con circolare n. 139 del 17/7/2015 e con due precedenti messaggi fornisce indicazioni e modalità di presentazione delle domande del nuovo congedo parentale introdotte dal D.Lgs. n. 8072015, entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

 

Congedo parentale ordinario

L’Inps precisa che sia l’estensione del periodo temporale di fruizione (da 8 a 12 anni) sia l’elevazione (da 3 a 6 anni) della corresponsione dell’indennità al 30%, per il periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, trovano applicazione in via sperimentale per il solo anno 2015 per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. 

Tale disposizione trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. 

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) si farà riferimento ad un limite di reddito per avere diritto all’indennità. In precedenza questo limite di reddito si applicava dai tre agli otto anni. 

Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

Prolungamento del congedo parentale per figli disabili

Con messaggio n. 4805 del 16/7/2015 l’Inps si sofferma sul “prolungamento del congedo parentale” in presenza di figli disabili gravi, che viene esteso dagli 8 ai 12 anni di età del figlio o, per adozione e affidamento, dagli 8 ai 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia senza limiti di età, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche questa disposizione opera in via sperimentale per il solo anno 2015. 

L’Istituto ricorda che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Domande nel periodo transitorio

L'Inps precisa che anche queste richieste vanno presentate in modalità telematica. Tuttavia nel periodo transitorio, dal 25 giugno (entrata in vigore del decreto) alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle nuove domande on line, è consentito che le istanze siano inviate in modalità cartacea.

I genitori interessati a queste nuove disposizioni possono rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per precise informazioni, consulenza e assistenza gratuite e per l’inoltro all’Inps delle domande.

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